Normativa EU

Base giuridica per il commercio di software usato all’interno dell’U.E.

In tutta l’Unione europea, negli Stati SEE e in Svizzera esiste una legge uniforme sul diritto d’autore, la quale stabilisce che: il diritto d’autore del produttore del software si esaurisce non appena l’autore ha venduto per la prima volta il suo software (Direttiva 2001/29/UE, comma 28),

Sulla scorta di ciò, è stata confermata la legittimità in merito alla commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet, infatti, “il principio di esaurimento del diritto di distribuzione si applica non solo laddove il detentore del copyright commercializza copie del suo software su un supporto materiale – CD ROM o DVD – ma anche laddove le distribuisce tramite download dal suo sito web (Direttiva 2009/24/CE – art.4, paragrafo 2 e art. 5, paragrafo 1 nella causa C-128/11).

In sintesi, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e della Corte federale di giustizia, contengono attualmente i seguenti diritti per quanto riguarda la rivendita di licenze software:

Rivendita di singole licenze: CONSENTITA.
Ripartizione delle licenze a volume: CONSENTITA.
Rivendita di licenze accademiche (le cosiddette licenze EDU): CONSENTITE.
Licenze di trading trasferite online: CONSENTITE.
Download del supporto di installazione da parte del secondo acquirente: CONSENTITO.
Diritto del secondo acquirente ad aggiornamenti/patch ecc.: CONSENTO.
La Galior S.R.L.S. in pers. dell’Amn. p.t., ai fini della legittimità del commercio di software usato attesta il rispetto di tutte le condizioni necessarie per la rivendita, quali:

La copia del programma è stata messa in circolazione nell’UE o in Svizzera con il consenso del produttore/autore.
Si tratta di una vendita a titolo definitivo, non di un affitto.
Il primo acquirente ha reso inutilizzabili le copie rimanenti in caso di vendita a terzi di una copia del programma (come da dichiarazione resa e sottoscritta).
Le dichiarazioni suddette sono rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000

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FONTI DEL DIRITTO
Diritto Internazionale
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «Trattato sul diritto d’autore»). Tale Trattato è stato approvato in nome della Comunità con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

L’articolo 4 del Trattato sul diritto d’autore, intitolato «Programmi per elaboratore», così recita:

«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».

 

L’articolo 6 del Trattato sul diritto d’autore, rubricato «Diritto di distribuzione», così dispone:

«1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.

 

Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietà dell’originale o di un esemplare dell’opera, effettuate con l’autorizzazione dell’autore».

L’articolo 8 del Trattato sul diritto d’autore prevede quanto segue:

«(…) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

 

Dalle dichiarazioni concordate in merito agli articoli 6 e 7 del Trattato sul diritto d’autore risulta quanto segue: «Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».


Diritto dell’Unione Europea

La direttiva 2001/29/UE

 

Il capo ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), così recitano:

 

(28) La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

 

(29) La questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”. Ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono».

 

A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, essa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (…) tutela giuridica dei programmi per elaboratore».

L’art. 3 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

 

 

I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

L’art. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:

 

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

 

La direttiva 2009/24/CE

 

La direttiva 2009/24, secondo quanto affermato al suo primo considerando, provvede alla codificazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

Dal settimo considerando della direttiva 2009/24 emerge che, «[a]i sensi [di tale] direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware».

A termini del tredicesimo considerando della menzionata direttiva, «il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori».

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 stabilisce che «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».

A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, «[l]a tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».

 

L’articolo 4 della citata direttiva, rubricato «Attività riservate», dispone quanto segue:

 

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

 

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

Il successivo articolo 5, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate» dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».

 

Diritto nazionale

Gli articoli 69 c e 69 d della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)] del 9 settembre 1965, come successivamente modificata (in prosieguo: l’«UrhG»), hanno trasposto nell’ordinamento interno, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24.

 

 

 

Per saperne di più (aggiungerei un collegamento ipertestuale oppure farne un riquadro)

Corte federale di giustizia

Il 17 luglio 2013 la Corte federale di giustizia ha convertito la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella legge tedesca. È pertanto consentito distribuire le licenze utilizzate e trasferire i diritti ad esse associati al successivo acquirente della licenza. Anche in questo caso, le copie fisiche e non fisiche sono equiparate tra loro.

L’acquirente successivo si conformerà alle direttive specificate nel diritto d’autore prendendo nota dell’«uso previsto» della copia del programma riportata nel contratto di licenza. Così, egli può facilmente evitare una «violazione del diritto d’autore dei programmi per computer» (Corte federale di giustizia 17 luglio 2013, protocollo nr. I ZR 129/08, juris, Rn 86).

La Corte federale di giustizia con l’ultima sentenza dell´11/12/2014 ha eliminato le ultime incertezze legali nel mercato dei software usati. La Corte d’appello di Francoforte aveva già emesso una sentenza nel 2012 (protocollo nr. 11 U 68/11) che liberalizzava ampiamente il software utilizzato per il commercio sulla base della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee. La decisione si basava sul fatto che le licenze acquistate nell’ambito di accordi di volume potevano essere rivendute anche individualmente. La Corte federale di giustizia ora ha respinto integralmente il ricorso di Adobe contro tale sentenza (protocollo nr. I ZR 8/13). Pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Francoforte è stata confermata in ultima istanza e tutte le questioni giuridiche rilevanti per il commercio con software usati sono state risolte in modo definitivo.

Corte d’appello di Francoforte

Nella sentenza del 18 dicembre 2012, che recepisce per la prima volta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la Corte d’appello di Francoforte sul Meno ha stabilito che la vendita di licenze usate è legale. Secondo la decisione della Corte d’appello, le licenze derivanti da contratti di volume possono essere vendute anche individualmente.

«La rivendita delle copie contestate non [comporta] […] una divisione inammissibile di un’unica licenza ai sensi della legge. Una licenza a volume, multipla o pacchetto» (Corte d’appello di Francoforte sul Meno 18 dicembre 2012, protocollo nr. 11 U 68/11). Non è rilevante il numero di serie delle licenze installate su un PC.

Già nel 2006 i Tribunali di Amburgo avevano dichiarato che il principio dell’esaurimento era entrato in vigore anche per i contratti di volume. Di conseguenza, ad esempio, «la vendita o la commercializzazione di singole licenze software Microsoft, precedentemente rilasciate nell’ambito di accordi di licenza di volume come i contratti Select, è legalmente possibile […] senza il consenso di Microsoft […] e non [viola] il diritto d’autore di Microsoft» (Tribunale di Amburgo 10 settembre 2007, protocollo nr. 315 O 267/07).

Svizzera

Anche in Svizzera la vendita e l’acquisto di licenze software usate per copie di programmi è legale. Con la vendita del software in qualsiasi forma, il diritto d’autore si esaurisce, perché con la vendita del software il produttore cede al primo acquirente i diritti d’uso della copia del programma per computer (Rigamonti, AJP 2010,584).

L’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal diritto d’autore svizzero è gestito in modo analogo a quello dell’UE: «Se un autore ha venduto un programma per elaboratore o ha accettato la vendita, può essere utilizzato o rivenduto» (Art. 12 par. 2 URG). Questo principio è alla base della sentenza del Tribunale cantonale di Zugo del 4 maggio 2011, che autorizza la commercializzazione di licenze usate per copie di programmi in forma fisica e non fisica (Tribunale cantonale di Zugo, 4 maggio 2012, protocollo nr. ES 2010 822).

E’ “vendita di merci”, di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653, la fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo del programma informatico.

Con la Sentenza del 16 settembre 2021 (causa C-410/19), la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata per la prima volta sull’interpretazione delle nozioni di «vendita» e di «merci» ai sensi dell’art. 1, un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma siffatto è privo di utilità, qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Entrambe le operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso.

La Corte è dunque giunta alla conclusione che  trattasi di trasferimento di un diritto di proprietà, la messa a disposizione di una copia del programma mediante download e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione (volte a consentire che i clienti possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto di autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è il proprietario). Pertanto, in ossequio a quanto previsto all’articolo 1, par. 2, della direttiva 86/653, si deve considerare che la fornitura di software al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, ove accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso software, può rientrare nella nozione comunitaria di «vendita di merci».

Mediante gli accordi multilicenza una società acquista più licenze, per le quali ottiene un link per il download. Il software viene quindi installato su un numero appropriato di computer. E’ necessaria una licenza per ogni computer. Si prega di notare che, a differenza di una licenza per un singolo utente (ad es. OEM), le licenze per volumi non includono un manuale utente o altri elementi di imballaggio. Le licenze a volume non sono compatibili con gli OEM.